Pensioni
L’età ordinaria di pensionamento in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.
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Pensionamento anticipato
A livello del primo pilastro è possibile anticipare di 1 o 2 anni la riscossione della rendita AVS. Il prelievo anticipato comporta una riduzione del 6,8% (per 1 anno) o del 13,6% (per 2 anni) della rendita per tutta la durata del pensionamento. Le modalità e le condizioni da rispettare per beneficiare di tale anticipo sono descritte nell’opuscolo “Età flessibile di pensionamento” (cfr. sotto).
A livello del secondo pilastro esiste la possibilità del pensionamento anticipato solamente se il regolamento della propria cassa pensioni lo prevede espressamente e alle condizioni fissate dalla stessa. L’età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 58 anni. In tal caso, la vostra previdenza professionale (secondo pilastro) vi verrà versata soltanto una volta raggiunta l’età ordinaria di pensionamento. Nel frattempo potete chiedere alla vostra cassa pensioni se il suo regolamento prevede un’eventuale rendita aggiuntiva, conosciuta come “rendita transitoria AVS”. Quest’ultima è talvolta assunta dal datore di lavoro. In caso contrario, è a carico del lavoratore.
Un pensionamento anticipato comporta una riduzione delle rendite AVS e del secondo pilastro per tutta la durata del pensionamento.
Pensionamento rinviato
Le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento possono rinviare da 1 a 5 anni la riscossione della loro rendita AVS. A quest’ultima sarà aggiunto un supplemento, determinato in base alla durata del differimento, per l’intera durata del pensionamento. Le modalità e le condizioni da rispettare per beneficiare di tale rinvio sono descritte nell’opuscolo “Età flessibile di pensionamento” (cfr. sotto).
La previdenza sociale per la vecchiaia, in caso di morte o perdita di guadagno e in caso di malattia, è basato su tre pilastri:
- 1° pilastro: AVS/AI assicurazione statale della vecchiaia. Obbligatoria per ognicittadino in età lavorativa
- 2° pilastro: Cassa pensioni (LPP Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) obbligatoria per redditi annuali superiori a CHF 21’150.–
- 3° pilastro: Assicurazione individuale e volontaria che consente vantaggi fiscali