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Ricongiungimento

Persone senza alcuna attività lucrativa

www.ch.ch/it/soggiorno-stranieri-senza-attivita-lucrativa

Grazie agli accordi della libera circolazione cittadini degli stati UE/AELS vengono facilitati nell’entrata e la permanenza, invece per cittadini di stati terzi ci sono disposizioni più restrittive.

Persone senza lavoro che provengono da stati UE/ALS, come per esempio pensionate, pensionati o studenti, possono stare in Svizzera, sempre che:

  • abbiano sufficienti mezzi finanziari per pagarsi la vita in Svizzera, per 

non dover dipendere dall’aiuto sociale, e che siano in possesso di una cassa malati, che copra  anche le spese in caso d’infortuni;

  • gli studenti devono presentare la loro ammissione (attestato d’immatricolazione) ad un istituto scolastico riconosciuto.

Persone che vengono da i paesi EU / AELS

Persone senza attività lucrativa, ad esempio pensionate, pensionati e studenti possono stare in Svizzera senza alcun permesso, a condizioni:

  • dispongano di sufficienti mezzi finanziari, per potersi mantenere la loro permanenza in Svizzera e non debbano dipendere dall’aiuto sociale, e
  • dispongano di una assicurazione malattia, che copra anche le spese d’infortuni.
  • Gli studenti inoltre devono presentare il rilascio dell’immatricolazione da parte di una scuola riconosciuta.

Straniere e stranieri senza attività lucrativa, non hanno bisogno di alcun permesso per una permanenza fino a tre mesi, entro lo spazio di sei mesi a partire dell’entrata in Svizzera, e non si devono neanche registrare (permessi liberi da registrazione), ART. 9 VZAE.

  • Straniere e stranieri devono registrarsi al più tardi entro 14 giorni prima della scadenza del permesso di libera permanenza (ART.9 VZAE), se dopo l’entrata vogliono cambiare lo scopo della loro permanenza (ART.10 VZAE).
  • Il permesso di permanenza rilasciato UE/ALES è valido 5 anni (per gli studenti per la durata dello studio e rispettivamente per un anno con possibilità di rinnovo), sempre che ci siano rispettate le predisposizioni per la permanenza.

Persone da paesi non UE/ALS

Pensionate e pensionati (ART. 28 AuG) che

  • richiedono una domanda d’entrata presso la rappresentanza Svizzera all’estero, se è d’obbligo la richiesta del visum;
  • dispongono di sufficienti mezzi finanziari, per potersi mantenere la loro permanenza in Svizzera e non devono dipendere dall’aiuto sociale;
  • dispongono di un’assicurazione malattia, che copre anche le spese d’infortuni.

Gli studenti a questo scopo devono presentare alla richiesta, i seguenti documenti (ART.23 und ART. 24 VZAE):

  • il piano di studi personale con descrizione dello scopo dello studio,
  • la loro ammissione (attestato d’immatricolazione) ad un istituto scolastico riconosciuto.
  • Un attestato dove risulta, che alla fine dello studio lasciano di nuovo la Svizzera.

Ricongiungimento per famigliari  di cittadini UE/AELS

Vive in Svizzera e la sua famiglia all’estero? Si informi a quali condizioni i Suoi familiari possono traslocare in Svizzera e quali offerte ci sono per fare integrare i Suoi figli nel sistema scolastico svizzero.

 Secondo il paese d’origine ci sono diverse disposizioni.

Se è in possesso di un permesso di permanenza in Svizzera, secondo le disposizioni, le seguenti persone della Sua famiglia possono approfittare del raggiungimento famigliare e traslocare in Svizzera:

  • coniugi, rispettivamente coppie di fatto registrate
  • figlie/i e nipoti sotto ai 21 anni oppure coloro il cui mantenimento è assicurato
  • genitori e nonni per i quali Lei ha già provveduto al mantenimento e che continuerà a dare. Informazioni più dettagliate le ricevete presso l’autorità competente della migrazione.
  • Se si trova in Svizzera per formazione (scuola o studio), Lei può approfittare del “raggiungimento familiare” ed essere raggiunto dal coniuge e dai figli per i quali è responsabile per il mantenimento.

www.tel.search.ch/bern/predigergasse-5/einwohnerdienste-migration-und-fremdenpolizei

Per poter ottenere il ricongiungimento famigliare Lei deve adempire alle seguenti condizioni:

  • L’appartamento deve essere sufficientemente grande, rispettando le norme svizzere addette alla famiglia
  • Lavoratori indipendenti o chi non lavora: essi devono dimostrare che hanno i mezzi finanziari necessari per assicurare il mantenimento della famiglia.

All’entrata in Svizzera i componenti della famiglia devono presentare i seguenti documenti: 

  • un documento di viaggio valido del Paese d’origine
  • il visto, se il Paese d’origine sottostà all’obbligo del visto
  • lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza da cui si evince il grado di parentela.
  • Le persone con un sostenimento economico, devono presentare un documento rilasciato dallo Stato d’origine o dei Paesi di provenienza, dove risulta che sono loro a provvedere al sostenimento dei familiari.

Indipendentemente dal Paese di appartenenza, i familiari che si ricongiungono nell’ambito dei Paesi della UE/AELS, ottengono lo stesso permesso di soggiorno (anche se sono cittadini di Paesi terzi). Questo ha la stessa validità del Suo permesso di soggiorno, così i familiari possono lavorare (a condizione che nel permesso di soggiorno sia indicato lo scopo del soggiorno “ricongiungimento familiare con attività lucrativa”)

www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html

www.tel.search.ch/bern/predigergasse-5/einwohnerdienste-migration-und-fremdenpolizei

 

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